Art. 11.

      1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-silvo-turistiche e centri privati di riproduzione della fauna selvatica). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,

 

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autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di:

          a) aziende faunistico-venatorie con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui alla presente lettera è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, delle leggi regionali e dei provvedimenti delle province autonome;

          b) aziende agri-silvo-turistiche, in territori di scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all'articolo 18, commi 2 e 8, di fauna selvatica di allevamento nelle quali il prelievo non costituisce attività venatoria;

          c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate».

      2. Dopo l'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Addestramento dei cani da caccia). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per l'addestramento dei cani da caccia e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche.
      2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.
      3. L'attività svolta nei campi per addestramento dei cani da caccia non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio».

 

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